In collaborazione con lo Studio Di Pietro, riportiamo di seguito l’estratto della circolare elaborata dal Consulente del Lavoro, il Dott. Fabio di Pietro, con le principali novità contenute nella Legge 178/2020
CIG, assegno ordinario e CIG in deroga art. 1, c. 300-302 e 305
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono presentare domanda di trattamento ordinario di CIG, assegno ordinario e CIG in deroga, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nei periodi:
Occorre tenere in considerazione che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati – ove autorizzati – a queste 12 settimane.
I trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021.
Esonero contributivo per aziende che non fruiscono della CIG: art. 1, c. 306-307
Ai datori di lavoro privati (esclusi quelli operanti nel settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di CIG, assegno ordinario e cassa in deroga, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Nel caso in cui l’esonero dal versamento dei contributi sia stato già richiesto dai datori di lavoro, questi possono rinunciare (per la frazione di esonero richiesto e non goduto), presentando contestualmente alla rinuncia anche la domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Blocco dei Licenziamenti: art. 1, c. 308-311
La legge di bilancio ha prorogato il divieto dei licenziamenti sino al 31 marzo 2021, anche relativamente alle procedure in corso e a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda.
Il divieto non si applica, invece, nei seguenti casi:
Rinnovo/Proroga dei contratti a termine: art. 1, c. 279
Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (e per una sola volta) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il rinnovo/proroga è possibile anche in assenza di causali.
Esonero per l’occupazione giovanile stabile: art. 1, c. 10-15
La Legge di bilancio 2021 prevede, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022:
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei nove mesi successivi alla stessa, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’agevolazione NON si applica:
Ulteriore requisito richiesto è che i lavoratori interessati non abbiano mai avuto nella propria storia lavorativa, contratti di lavoro a tempo indeterminato.
N.B.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Assunzione agevolata Donne Lavoratrici: art. 1, c. 16-19
Il provvedimento prevede, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di €.6.000/anno.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (particolarità previste per il calcolo dei lavoratori part-time e degli occupati di società controllate e collegate).
N.B.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
I soggetti che possono beneficiare dello sgravio sono:
Per la redazione di questo articolo lo Studio si è avvalso della collaborazione del Dott. Fabio Di Pietro, Consulente del Lavoro dello Studio Di Pietro di Roma.
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