Speciale – Legge di Bilancio 2021
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21 Gennaio 2021 - 18:24, by , in Info, Lavoro, News, No comments
 

In collaborazione con lo Studio Di Pietro, riportiamo di seguito l’estratto della circolare elaborata dal Consulente del Lavoro, il Dott. Fabio di Pietro, con le principali novità contenute nella Legge 178/2020

CIG, assegno ordinario e CIG in deroga art. 1, c. 300-302 e 305

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono presentare domanda di trattamento ordinario di CIG, assegno ordinario e CIG in deroga, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nei periodi:

  • 1° gennaio 2021/31 marzo 2021 per i trattamenti di CIG;
  • 1° gennaio 2021/30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa in deroga.

Occorre tenere in considerazione che i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati – ove autorizzati – a queste 12 settimane.

I trattamenti sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza al 1° gennaio 2021.

Esonero contributivo per aziende che non fruiscono della CIG: art. 1, c. 306-307

Ai datori di lavoro privati (esclusi quelli operanti nel settore agricolo) che non richiedono i trattamenti di CIG, assegno ordinario e cassa in deroga, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, e nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Nel caso in cui l’esonero dal versamento dei contributi sia stato già richiesto dai datori di lavoro, questi possono rinunciare (per la frazione di esonero richiesto e non goduto), presentando contestualmente alla rinuncia anche la domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Blocco dei Licenziamenti: art. 1, c. 308-311

La legge di bilancio ha prorogato il divieto dei licenziamenti sino al 31 marzo 2021, anche relativamente alle procedure in corso e a prescindere dai requisiti dimensionali dell’azienda.

Il divieto non si applica, invece, nei seguenti casi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione – anche parziale – dell’attività (nei casi in cui non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività tale da realizzarsi un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa);
  • accordo collettivo aziendale (stipulato dalle organizzazioni sindacali corporativamente più rappresentative a livello nazionale) di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio di uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto;
  • licenziamento per giusta causa, in quanto non consente la prosecuzione – nemmeno provvisoria – del rapporto;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo, compresi i licenziamenti per motivi disciplinari e per raggiungimento del limite massimo d’età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Rinnovo/Proroga dei contratti a termine: art. 1, c. 279

Fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (e per una sola volta) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il rinnovo/proroga è possibile anche in assenza di causali.

Esonero per l’occupazione giovanile stabile: art. 1, c. 10-15

La Legge di bilancio 2021 prevede, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022:

  • esonero contributivo del 100% per massimo 36 mesi nel limite massimo di €.6.000/anno (48 mesi per datori di lavoro che assumono in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione e nei nove mesi successivi alla stessa, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione NON si applica:

  • alle prosecuzioni di contratto;
  • alle prosecuzioni di apprendistato;
  • alle assunzioni di studenti.

Ulteriore requisito richiesto è che i lavoratori interessati non abbiano mai avuto nella propria storia lavorativa, contratti di lavoro a tempo indeterminato.

N.B.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Assunzione agevolata Donne Lavoratrici: art. 1, c. 16-19

Il provvedimento prevede, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di €.6.000/anno.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (particolarità previste per il calcolo dei lavoratori part-time e degli occupati di società controllate e collegate).

N.B.
L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

I soggetti che possono beneficiare dello sgravio sono:

  • donne che abbiano compiuto almeno 50 anni e che non lavorino da oltre 12 mesi, a prescindere da dove siano residenti;
  • donne di qualsiasi età che sono prive di impiego da almeno 6 mesi e che abbiano svolto una professione in cui è presente una forte disparità occupazione di genere (per il 2021, queste occupazioni sono individuate dal Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2020);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego da almeno sei mesi e che siano residenti nei territori per cui sono stati stanziati i fondi strutturali dell’Unione Europea.

Per la redazione di questo articolo lo Studio si è avvalso della collaborazione del Dott. Fabio Di Pietro, Consulente del Lavoro dello Studio Di Pietro di Roma.

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