Rilascio copia esecutiva sentenze e provvedimenti ex art. 475 c.p.c.
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20 Gennaio 2021 - 19:27, by , in Civile, Esecuzione, News, No comments
 

Il 18 gennaio 2021, il Tribunale di Roma ha emanato le linee guida per il rilascio delle formule esecutive, in attuazione dell’art. 23, comma 9-bis, del D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020

Finalmente è stato reso possibile richiedere il rilascio della copia esecutiva delle sentenze e dei provvedimenti di cui all’art. 475 c.p.c in forma di documento informatico, evitando disagi agli Avvocati che, fino ad oggi, potevano ritirare la copia esecutiva solo alcuni giorni a settimana, dopo code interminabili (sperando di riuscire a rientrare nei 60 fortunati muniti di numero).

Riferimento: art. 23, comma 9.bis, D.L. n. 137/2020, convertito in L. 176/2020

L’art. 23, comma 9-bis disciplina:

  • il rilascio, ad opera del cancelliere, della copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui all’articolo 475 c.p.c. in forma di documento informatico;
  • l’estrazione del suo duplicato informatico da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio;
  • l’equivalenza all’originale delle copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico, quando munite dell’attestazione di conformità.

Occorre tenere in considerazione che la disposizione si applica fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 dello stesso articolo 23 e, cioè, fino al 31 gennaio 2021 (salvo successive proroghe).

Si tratta, quindi, di una deroga alla disciplina contenuta nel codice di rito, resa necessaria dall’esigenza di limitare l’accesso ai Tribunali per prevenire la diffusione del contagio del Coronavirus Sars-19, a lungo invocata dagli Avvocati, attesa l’importanza di poter ottenere la formula esecutiva in tempi brevi e senza rischi per la salute. Propria e di tutti gli operatori della giustizia.

Una deroga, appunto, che non può compromettere l’esigenza di tutelare anche la posizione e gli interessi del debitore (garantiti dalle ordinarie disposizioni del codice di rito) e che, dunque, ha reso indispensabile predisporre linee guida per il rilascio delle formule esecutive.

Istanza concessione formula esecutiva: PCT/PEC

Per richiedere la concessione della formula esecutiva sugli atti giudiziari scansionati e presenti nel fascicolo telematico, gli Avvocati possono utilizzare il PCT oppure inviare una PEC.

Nel caso del PCT, l’istanza (generica e per “Richiesta copie esecutive“) andrà inserita nel corrispondente fascicolo telematico.

Nel caso in cui si utilizzasse la PEC, la stessa andrà inviata (alle sezioni già organizzate in tal senso), avendo cura di inserire nell’oggetto la dicitura “Richiesta copie esecutive“.

IN ENTRAMBI I CASI, e solo se non originariamente delegati, al momento dell’invio dell’istanza dovrà essere allegata anche la procura alle liti.

D.I. non provvisoriamente esecutivo

Nel caso in cui si debba richiedere l’esecutività di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, all’istanza occorrerà allegare un unico file (in formato .pdf) contenente:

  • scansione del ricorso;
  • scansione del decreto ingiuntivo;
  • scansione della relata di notifica e della prova di perfezionamento della stessa;
  • attestazione di conformità della relata.

Procedure di Rilascio

Nel caso di procedure di rilascio, l’originale della convalida potrà essere estratto dopo aver allegato all’istanza:

  • scansione dell’atto introduttivo originale;
  • scansione della relata di notifica (telematica, tramite Ufficiale Giudiziario o in proprio), e della prova di perfezionamento della stessa;
  • attestazione di conformità della relata.

debitore esecutato e il terzo occupante l’immobile, invece, potranno spiegare opposizione all’esecuzione ovvero del terzo contro l’ordinanza che imponga all’Ufficiale Giudiziario di eseguire il provvedimento.

Rilascio primo titolo esecutivo

Verificata la regolarità dell’istanza depositata (a mezzo PCT o PEC) e di tutti gli allegati richiesti, la Cancelleria provvede al deposito dell’originale del titolo richiesto, con in calce la formula esecutiva, inviando apposita comunicazione al difensore, nonché ad annotare sul PCT il rilascio del primo titolo esecutivo che, come chiarito dal Tribunale, “rappresenta l’esemplare ex art. 476 c.p.c.”

Tale documento, munito di firma digitale, sarà quindi a disposizione dell’Avvocato all’interno del fascicolo telematico., pronto per essere estratto ed autenticato con la formula che lo stesso Tribunale si cura di fornire e che qui si riporta per praticità:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. ________, nella sua qualità di difensore di _____, con sede in ___, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 bis, del DL 179/2021 come modificato dal 90/2014 convertito dalla legge 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento r.g. n. _____, del Giudice Dott. _____, emesso in data ____ e spedito in forma esecutiva in data ___ nel procedimento r.g. n. _______, è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.
Dichiara, sotto la propria responsabilità che la presente è LA SOLA copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art. 476, comma 1, c.p.c.

Diritti di cancelleria: pagamento in via telematica

Contestualmente alla richiesta della formula esecutiva, il Difensore dovrà provvedere al pagamento dei diritti di cancelleria (ove dovuti) in via telematica, “secondo gli importi di cui allegato 7 del T.U. 115/2002 per il rilascio di atti esistenti nell’archivio informatico, in base al numero di pagine di cui è composto l’atto”.

Esecuzione del provvedimento: UNEP

Una volta estratto il titolo esecutivo, il Difensore dovrà recarsi all’UNEP per richiedere l’esecuzione del provvedimento.

Anche in questo caso, l’Avvocato dovrà rilasciare per iscritto, e sotto la propria responsabilità, la dichiarazione che la copia che sta presentando è la sola copia in forma esecutiva che intende azionare.

Tale dichiarazione verrà “vistata” dal funzionario addetto e depositata in uno alla nota di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo.

Verificata la regolarità di tutto quanto prodotto dall’Avvocato, l’UNEP procederà per quanto di sua competenza.

Per prendere visione delle linee guida emanate dal Tribunale Ordinario di Roma, e per approfondire le modalità di rilascio della seconda copia esecutiva, è possibile cliccare sul seguente link.

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