Covid-19 – Rilascio beni immobili: sospensione fino al 30 giugno 2021
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In data 31 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Milleproroghe che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 dicembre.

Come suggerisce il nome stesso, nel provvedimento sono state inserite diverse proroghe, tra cui risulta, tanto clamorosa quanto discutibile, quella inerente la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti giudiziali di rilascio di beni immobili, anche se destinati ad uso diverso dalla civile abitazione, sino alla data del 30 giugno 2021.

Sospensione esecuzione dello sfratto: riepilogo delle disposizioni

La sospensione dell’esecuzione dello sfratto:

  • è stata assunta per la prima volta con l’articolo 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con efficacia sino al 30 giugno 2020;
  • è stata differita al 1 settembre 2020 in sede di conversione con la promulgazione della Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • è stata nuovamente posticipata al 31 dicembre 2020 con l’emanazione dell’articolo 17, comma 1-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77;
  • è stata ulteriormente rinviata sino al 30 giugno 2021 dall’art. 13, comma 13, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183.

La prima inibitoria, formulata in maniera volutamente ampia, investiva l’esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali di rilascio, indipendentemente dalla ragione per cui era stato chiesto ed ottenuto dall’attore, nonché tutte le tipologie di beni, senza alcuna distinzione fra immobili a destinazione residenziale, commerciale ed alberghiera.

L’ultima proroga, invece, è limitataai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Sospensione esecuzione dello sfratto: è sempre valida?

Rimangono esclusi, pertanto:

  • gli sfratti per finita locazione;
  • le sentenze (o le ordinanze) con cui sia stata disposta la restituzione di immobili occupati in difetto di titolo ovvero sulla base di un titolo invalido o inefficace;
  • l’ingiunzione rivolta al debitore o al custode di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario in seno al processo d’espropriazione, ex art. 586, 2° comma, c.p.c., se non adibito ad uso di civile abitazione del debitore e dei suoi familiari.

Sospensione esecuzione dello sfratto: poteri dell’Ufficiale Giudiziario

Da un punto di vista attuativo e pratico, qualora ci sia incertezza in merito alla sussistenza dei presupposti per notificare il preavviso di rilascio ovvero per attuare lo sfratto, l’Ufficiale Giudiziario (o, in via surrogata, il creditore procedente) può essere legittimato ad adire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 613 c.p.c. per superare l’ostacolo, ossia per chiedere di essere autorizzato a proseguire le operazioni ovvero di esservi dispensato, esonerato in ogni caso da ogni responsabilità.

Opposizione all’esecuzione: debitore esecutato e terzo occupante

Il debitore esecutato e il terzo occupante l’immobile, invece, potranno spiegare opposizione all’esecuzione ovvero del terzo contro l’ordinanza che imponga all’Ufficiale Giudiziario di eseguire il provvedimento.

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