Covid-19 – Salute e Sicurezza sul Lavoro
You are here: Home \ News \ Covid-19 – Salute e Sicurezza sul Lavoro
1 Aprile 2020 - 13:51, by , in News, No comments

Le misure del Governo per il contrasto della diffusione del contagio del Coronavirus hanno avuto importanti riflessi sul D. Lgs. 81/2008 in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il 14 marzo 2020, è stato emanato il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il  contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro

Il Protocollo è stato “sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali”, con l’obiettivo di fornire linee guida per facilitare le imprese nell’adozione degli specifici protocolli di sicurezza già introdotti dal Decreto del 11 marzo 2020.


Con il DCPM del 22 Marzo 2020, il Governo ha disposto la chiusura fino al 3 aprile di tutte le attività ritenute non essenziali, indicando espressamente le attività consentite (cfr. All. 1) ma, con l’aumento dei casi positivi, è stato ritenuto necessario adottare nuove restrizioni, che – di fatto – hanno comportato la chiusura di ulteriori attività (Decreto 25 Marzo 2020).

Le attività ritenute essenziali (e il cui codice Ateco sia contenuto nell’elenco di cui all’Allegato 1 del Decreto 25 marzo 2020) possono ancora lavorare ma “solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”.

Le Aziende devono adottare specifici protocolli di sicurezza?

Il Protocollo, indica alle Aziende alcune raccomandazioni che, ad oggi e in gran parte, sono già state adottate dalle imprese e, più precisamente:

  • massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale;
  • incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive, limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  • favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
  • per tutte le attività non sospese, massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Tenendo in considerazione le ulteriori e già richiamate restrizioni introdotte con il Decreto del 25 marzo 2020, il Protocollo rende ancor più necessario l’intervento delle singole aziende, le quali devono intervenire direttamente per adottare specifici protocolli di sicurezza, integrando – previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – le misure ritenute adatte alle proprie esigenze e che assicurino la più assoluta tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

SUGGERIMENTI UTILI PER LE AZIENDE

FORMAZIONE

Le aziende debbono informare i lavoratori (e chiunque abbia contatti con loro) sulle norme da adottare in ambito igienico-sanitario. A discrezione dell’azienda, e secondo un criterio che garantisca la massima diffusione di tali norme, si potrà procedere alla consegna ai lavoratori di opuscoli informativi, oppure affiggendo tali informazioni all’ingresso o in luoghi che siano visibili e accessibili a tutti i lavoratori.

INGRESSO/USCITA dall’azienda

All’azienda è riconosciuta la facoltà di chiedere ai lavoratori (e a chiunque acceda alle sedi e alle unità locali) informazioni sugli spostamenti effettuati nonché sul loro stato di salute. È altresì contentito all’azienda l’utilizzo di strumenti di rilevazione della temperatura corporea di chiunque debba accedere alle sedi, nonché la possibilità di adeguare gli orari e le modalità di ingresso e di uscita al fine di evitare inutili e pericolosi assembramenti del personale.

PULIZIE E SANIFICAZIONE

L’azienda è chiamata ad intensificare le operazioni di pulizia degli ambienti di lavoro, assicurando che la stessa sia giornaliera e accompagnata dalla sanificazione dei locali, con maggior attenzione per le aree comuni (es. area “coffee-break”) e prevedendo, secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, anche alle operazioni di decontaminazione.

NOTA BENE

Il Decreto c.d. “Cura Italia” (DL 18/2020 del 17/03/2020) ha previsto il riconoscimenti di un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese sostenute (e documentate) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di Euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di 50.000.000 di euro per l’anno 2020. Il credito potrà essere utilizzato per il periodo di imposta 2020.

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

Se nell’esercizio dell’attività non è possibile garantire la distanza minima di un metro tra un lavoratore e l’altro, l’azienda deve mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuali come mascherine, guanti, tute, cuffie, camici, ecc. Ben comprendendo l’attuale difficoltà di reperire materiale di questo tipo, il Decreto “Cura Italia” ha previsto in via del tutto eccezionale la possibilità di utilizzare, sotto la propria responsabilità, anche materiale privo del marchio CE.

GESTIONE DI UNA RISORSA CHE PRESENTI SINTOMI

Nel caso in cui lavoratore presenti sintomi del contagio da Coronavirus, egli dovrà informare immediatamente l’ufficio del personale sul proprio stato di salute. Preso atto di tale segnalazione, l’azienda deve procedere ad avvisare l’Autorità Sanitaria competente tramite i numeri di emergenza forniti dalla Regione.

SORVEGLIANZA SANITARIA

In questo momento particolare, un ruolo fondamentale sarà svolto dal Medico Competente, il quale – anche da remoto – dovrà coordinarsi con il Datore di lavoro, con le rappresentanze sindacali e con tutte le figure aziendali preposte alla prevenzione e alla formazione del personale.

Sarà proprio il Medico Competente a verificare ed eventualmente integrare le misure di prevenzione dal Covid-19 adottate dall’azienda, segnalando opportunamente anche dipendenti ritenuti particolarmente “a rischio” a causa di patologie attuali o pregresse.

In ragione dell’importanza delle attività svolte dal Medico Competente, le aziende la cui attività non sia stata sospesa dai decreti summenzionati, sono chiamate ad assicurarsi che non venga interrotta la sorveglianza sanitaria periodica.

Si tenga, infine, presente che il Protocollo ha previsto espressamente la costituzione in azienda di un apposito Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, cui partecipano le RSA e il RSL.

SI DEVE AGGIORNARE IL DVR/DUVRI?

Tenendo a mente che l’azienda ha l’obbligo di adottare ogni tutela atta ad evitare il rischio di contagio da Coronavirus, risulta evidente la necessità per l’azienda di dotarsi di specifici protocolli di sicurezza che siano conformi alle previsioni contenute nel Protocollo del 14 marzo.

Il DVR, invece, non è stato oggetto di specifico obbligo di aggiornamento quindi è rimesso al Datore di lavoro, eventualmente anche all’esito di un confronto con il Medico Competente e il RSPP, la valutazione circa l’opportunità di provvedere ad una eventuale integrazione.

Analogamente, anche per il DUVRI non è obbligatorio ma potrebbe essere opportuno ed utile provvedere ad un’analisi congiunta del rischio da parte del Committente e dell’Appaltatore e, eventualmente, provvedere ad un aggiornamento del Documento.


Commenti disabilitati