In questi difficili giorni e con il sistema processuale che è mutato rapidamente per venire incontro alle esigenze derivanti dall’epidemia, il nostro Studio sta ricevendo molte richieste dei Clienti che chiedono quali siano le attività processuali sospese e se vi siano delle eccezioni.
Per gli operatori giuridici e per i Clienti che necessitano informazioni sull’andamento dei procedimenti in cui sono coinvolti, abbiamo pensato di scrivere una guida che chiarisca la portata delle (tante) modifiche, introdotte dal Governo per contrastare il diffondersi del contagio, necessarie per la corretta gestione dei procedimenti giuridici.
Contenzioso civile: cosa cambia con il D.L. n.18/2020
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia di giustizia civile, abroga gli artt. 1 e 2 del precedente D.L. 8 marzo 2020, n. 11 sostituendoli con disposizioni omnicomprensive e fornendo un quadro normativo più chiaro, volto ad eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti immediatamente dopo l’emanazione del D.L. n. 11/2020.
Quali sono le novità?
Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stata ridefinita la durata e la portata oggettiva di un periodo “cuscinetto” in forza del quale:
Tale sospensione vale per tutti i termini, quali, in via esemplificativa, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, i termini per le impugnazioni, i termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari, nonché per le memorie ex 183, comma 6 c.p.c.
Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo “cuscinetto”, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
I termini a ritroso
Quando il termine è computato a ritroso (es. per la costituzione in giudizio) e ricade, in tutto o in parte, nel periodo “cuscinetto”, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
La mediazione (D. Lgs. 28/2010)
Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (D. LGS. 28/2010), nei procedimenti di negoziazione assistita (DL 132/2014, conv. L 162/2014), nonché in tutti i procedimenti di ADR regolati dalle disposizioni vigenti.
ATTENZIONE!
La sospensione, opera solo con riferimento ai procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e altri procedimenti di ADR quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Sono inoltre sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Le eccezioni alla regola del Rinvio d’ufficio
Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e alla regola della sospensione dei termini procedurali, e quindi si svolgeranno regolarmente, una serie di procedimenti, per il cui elenco completo si rinvia al testo del DL 17 marzo 2020, n. 18.
A titolo esemplificativo, qui si indicano i procedimenti in materia di famiglia, filiazione e tutela dei diritti fondamenti della persona, nonché i “procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.
Uffici Giudiziari – Misure organizzative
Durante il periodo “cuscinetto”, i capi degli uffici giudiziari sono chiamati ad adottare una serie di ulteriori misure organizzative valevoli per il periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020.
A tal fine i capi degli uffici giudiziari possono disporre, ad esempio:
Per il periodo di efficacia delle misure organizzative che precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dalle misure di adozione emergenziale.
Procedimenti Esecutivi
Con riguardo ai procedimenti esecutivi, trovano applicazione tutte le misure applicabili in generale ai “procedimenti civili“.
Si segnala, peraltro, che l’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sia sospesa fino al 30 giugno 2020.
Procedimenti Amministrativi
Con l’art. 84 del DL 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate nuove misure anche in materia di giustizia amministrativa.
Comma 1 – Dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 valgono le seguenti misure:
Comma 2 – Deroga prevista per il periodo tra il 6 aprile 2020 e il 15 aprile 2020
Comma 4, lett. e) – per il periodo dall’ 8 marzo 2020 al 30 giugno 2020
Comma 5 – Deroga per il periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020
NOTA BENE: dall’ 8 marzo 2020 al 30 giugno 2020
Comma 11 – Abrogazione misure precedenti
Il comma 11 dell’art. 84, infine, dispone l’abrogazione dell’art. 3 del DL 11/2020 contenente le prime misure eccezionali adottate in materia di giustizia amministrativa.
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