Covid-19 – Sospensione Attività Processuali
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In questi difficili giorni e con il sistema processuale che è mutato rapidamente per venire incontro alle esigenze derivanti dall’epidemia, il nostro Studio sta ricevendo molte richieste dei Clienti che chiedono quali siano le attività processuali sospese e se vi siano delle eccezioni.

Per gli operatori giuridici e per i Clienti che necessitano informazioni sull’andamento dei procedimenti in cui sono coinvolti, abbiamo pensato di scrivere una guida che chiarisca la portata delle (tante) modifiche, introdotte dal Governo per contrastare il diffondersi del contagio, necessarie per la corretta gestione dei procedimenti giuridici.

Contenzioso civile: cosa cambia con il D.L. n.18/2020

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in materia di giustizia civile, abroga gli artt. 1 e 2 del precedente D.L. 8 marzo 2020, n. 11 sostituendoli con disposizioni omnicomprensive e fornendo un quadro normativo più chiaro, volto ad eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti immediatamente dopo l’emanazione del D.L. n. 11/2020.

Quali sono le novità?

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stata ridefinita la durata e la portata oggettiva di un periodo “cuscinetto” in forza del quale:

  • UDIENZE: dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
  • TERMINI: dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il  compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili sospesi.

Tale sospensione vale per tutti i termini, quali, in via esemplificativa, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, i termini per le impugnazioni, i termini per l’adozione dei provvedimenti giudiziari, nonché per le memorie ex 183, comma 6 c.p.c.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo “cuscinetto”, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

I termini a ritroso

Quando il termine è computato a ritroso (es. per la costituzione in giudizio) e ricade, in tutto o in parte, nel periodo “cuscinetto”, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il  termine in modo da consentirne il rispetto.

La mediazione (D. Lgs. 28/2010)

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per lo  svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (D. LGS. 28/2010), nei  procedimenti di negoziazione assistita (DL 132/2014, conv. L 162/2014), nonché in tutti   i procedimenti di ADR regolati dalle disposizioni vigenti.

ATTENZIONE!

La sospensione,  opera solo con riferimento ai procedimenti di mediazione,  negoziazione assistita e altri procedimenti di ADR quando i predetti procedimenti siano  stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità  della domanda giudiziale.

Sono inoltre sospesi i termini di durata massima dei medesimi  procedimenti.

Le eccezioni alla regola del Rinvio d’ufficio

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e alla regola della sospensione dei termini  procedurali, e quindi si svolgeranno regolarmente, una serie di procedimenti, per il cui elenco completo si rinvia al testo del DL 17 marzo 2020, n. 18.

A titolo esemplificativo, qui si indicano i procedimenti in materia di famiglia, filiazione e tutela dei diritti fondamenti della persona, nonché i “procedimenti di cui agli articoli  283, 351 e 373 del codice di procedura e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”.

Uffici Giudiziari – Misure organizzative

Durante il periodo “cuscinetto”, i capi degli uffici giudiziari sono chiamati ad adottare una serie di ulteriori misure organizzative valevoli per il periodo compreso fra il 16 aprile 2020 e il  30 giugno 2020.

A tal fine i capi degli uffici giudiziari possono disporre, ad esempio:

  • il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 per tutti i procedimenti civili, ad eccezione dei procedimenti Prioritari e Indefettibili;
  • lo svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Questa misura è consentita solo per le udienze che ammettono solo la presenza dei difensori;
  • lo svolgimento da remoto delle udienze civili. Questa misura è consentita esclusivamente per le udienze che ammettono la presenza solo dei difensori e delle parti. In tali ipotesi, prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti il giorno, l’ora e le modalità di collegamento (il quale, come chiarito da un  provvedimento Ministero della Giustizia, dovrà avvenire con Skype for Business e  Teams).

Per il periodo di efficacia delle misure organizzative che precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività  precluse dalle misure di adozione emergenziale.

Procedimenti Esecutivi

Con riguardo ai procedimenti esecutivi, trovano applicazione tutte le misure applicabili in  generale ai “procedimenti civili“.

Si segnala, peraltro, che l’art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, rubricato “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in  scadenza” prevede che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad  uso non abitativo, sia sospesa fino al 30 giugno 2020.

Procedimenti Amministrativi

Con l’art. 84 del DL 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate nuove misure anche in materia di giustizia amministrativa.

Comma 1 – Dall’8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 valgono le seguenti misure:

  • sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo;
  • rinvio d’ufficio di tutte le udienze a data successiva;
  • sono decisi con decreto monocratico dal Presidente o dal Magistrato delegato i procedimenti cautelari, promossi o pendenti in tale lasso temporale;
  • la trattazione collegiale è rinviata ad una data immediatamente successiva al 15  aprile 2020

Comma 2 – Deroga prevista per il periodo tra il 6 aprile 2020 e il 15 aprile  2020

  • Se ne fanno richiesta congiunta le parti costituite, è possibile far passare in decisione, senza discussione orale e sulla base degli atti depositati, le controversie  già fissate per la trattazione, sia in udienza camerale che in udienza pubblica, nel  predetto periodo.

Comma 4, lett. e) – per il periodo dall’ 8 marzo 2020 al 30 giugno  2020

  • è attribuito al Presidente il potere di disporre il rinvio delle udienze a data  successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità  anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per “le  udienze e Camere di consiglio cautelari, elettorali e per le cause rispetto alle quali  la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti

Comma 5 – Deroga per il periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno  2020

  • Tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale e sulla base degli  atti depositati.

NOTA BENE: dall’ 8 marzo 2020 al 30 giugno 2020

  • i provvedimenti dei Presidenti che determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali “implicano la rimessione in termini delle parti stesse”;
  • l’adozione di provvedimenti che impediscono l’esercizio di diritti “costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza”;
  • per i procedimenti “Legge Pinto” non si computerà il periodo dall’8 marzo 2020 al  30 giugno 2020

Comma 11 – Abrogazione misure precedenti

Il comma 11 dell’art. 84, infine, dispone l’abrogazione dell’art. 3 del DL 11/2020 contenente  le prime misure eccezionali adottate in materia di giustizia amministrativa.

Lo Studio è a disposizione per offrire chiarimenti ai propri Clienti e ai lettori, vagliandone le esigenze e garantendo pieno supporto per l’adozione di ogni tutela che consenta di superare questo difficile momento.

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