In questi difficili giorni e con il sistema processuale che è mutato rapidamente per venire incontro alle esigenze derivanti dall’epidemia, il nostro Studio ritiene opportuno ed utile – sia per gli operatori giuridici, sia per i clienti che necessitano delle opportune informazioni sull’andamento dei procedimenti che in via diretta o indiretta possano coinvolgerli – dare un quadro sulle modifiche relative all’attività di notificazione degli atti giuridici secondo le novità dettate dall’emergenza COVID-19.
Notificazione a mezzo posta di cui alla L. 890/1982
Quanto alla notificazione a mezzo posta di cui alla L. 890/1982, l’art. 108, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, dispone che a decorrere dal 17 marzo 2020 e al 30 giugno 2020, gli operatori postali eseguiranno la consegna delle raccomandate previo accertamento della presenza del destinatario (o di altro soggetto abilitato al ritiro) ed omessa la sottoscrizione di quest’ultimo (per avvenuta consegna), immettendo nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano, o in altro luogo, presso l’indirizzo indicato dal destinatario (o dal soggetto abilitato al ritiro) in occasione della verifica preventivamente eseguita.
Attenzione!
La sottoscrizione sui documenti di consegna da restituire al notificante è eseguita direttamente dall’operatore postale, il quale attesta anche la peculiare modalità di consegna eseguita.
Notificazione a mani – UNEP
Rispetto alle notifiche a mani, la circolare del Ministero della Giustizia del 12 marzo 2020 ha disposto che il personale UNEP, prima di procedere alla notifica, possa richiedere all’Autorità sanitaria notizie in ordine allo stato di malattia o di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria o di isolamento sanitario del destinatario dell’atto, o di suoi conviventi.
Si tratta di una deroga espressa alla normativa privacy recepita nell’art. 14, comma 2, D.L. 9 marzo 2020, n. 14, a mente del quale “la comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1 (Enti Pubblici di ricerca in ambito sanitario), nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, è effettuata, nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto”.
Si tratta di una deroga insindacabile e ovviamente temporanea, in quanto connessa alla tutela del “diritto alla salute pubblica” di cui all’articolo 32 della Costituzione, ritenuto di rango superiore rispetto al diritto del singolo alla propria riservatezza (artt. 2, 3, 13, 14, 15 Cost., Cass., sentenza 27.5.1975 n. 2129).
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