Covid-19 – Approvazione Bilancio 31.12.2019
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18 Marzo 2020 - 21:02, by , in Civile, News, No comments

In questi difficili giorni e con le evidenti ripercussioni sulle attività a causa dell’epidemia in corso, il nostro Studio sta ricevendo molte richieste di consulenza in merito alla gestione delle attività societarie.


Senza pretesa di approfondire in questa sede la tematica per la presentazione ai soci di una Srl del bilancio per l’approvazione o per l’approvazione del bilancio di una Spa, ciò che deve essere sempre tenuto in considerazione è che tale presentazione (o approvazione) deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (31 dicembre), o se previsto dallo statuto, nel termine maggiore di 180 giorni, ove ricorrano particolari circostanze (si pensi all’esigenza di redigere un bilancio consolidato).

Gli effetti del D.L. 17 marzo 2020, n. 18

Art. 106
In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria e’ convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il c.d. “CURA ITALIA” ha quindi previsto misure che facilitano le modalità di svolgimento delle riunioni societarie e una proroga di 60 giorni rispetto ai termini, previsti agli artt. 2364, 2 co. e 2478-bis cod. civ., per l’approvazione del bilancio di esercizio.

Ne deriva che il termine dei 120 giorni normalmente previsto per l’approvazione del bilancio al 31.12.2019 (e, quindi, il 29 aprile p.v.) si estenderà automaticamente, e senza necessità di ulteriori deliberazioni, al prossimo 28 giugno 2020.


Svolgimento delle riunioni societarie

Dispone – inoltre – l’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, che le assemblee (sia ordinarie che straordinarie) delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano:

  • l’identificazione dei partecipanti
  • la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto

Le modalità di partecipazione “a distanza” dovranno essere indicate espressamente nell’avviso di convocazione delle assemblee, unitamente all’ulteriore avviso della possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica (o per corrispondenza).

Per le stesse ragioni di tutela, il D.L. ha previsto che non vi sia la necessità, ai fini della validità dell’assemblea – e ove previsti – che il Presidente e il Segretario si trovino nello stesso luogo.

Se si è già inviata la convocazione

Nel caso in cui si sia già provveduto ad inviare la convocazione, sarà certamente possibile provvedere con l’invio di una nuova convocazione, che annulli e sostituisca quella precedente, e che contenga:

  • l’espresso riferimento all’art. 106 del D.L. n. 18/2020
  • giorno ed ora della convocazione
  • modalità di partecipazione da remoto

Modalità di verbalizzazione

Se l’assemblea si è svolta a distanza con i mezzi sin qui descritti, il verbale potrà essere certamente redatto in un secondo momento, purché senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione (c.d. “verbale non contestuale” – art. 2375 cod. civ.)

In tal caso, sarà comunque necessaria la sottoscrizione del soggetto verbalizzante (il Segretario) e del Presidente.

Si ricorda, infine, che le disposizioni dell’articolo 106 trovano applicazione solo per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data successiva fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo all’epidemia da COVID-19

Lo Studio è a disposizione per offrire chiarimenti ai propri Clienti e ai lettori, vagliandone le esigenze e garantendo pieno supporto per l’adozione di ogni tutela che consenta di superare questo difficile momento.


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